Come abbiamo anticipato ieri, il Tribunale di Genova, nella figura di Paolo Gibelli, ha rigettato il ricorso di Massimo Ferrero contro Radrizzani e Manfredi, con conseguente pagamento delle spese istruttorie che si aggirerebbero intorno ai 20.000 euro.
L’ex proprietario della Sampdoria aveva presentato un ricorso d’urgenza, strumento previsto dall’art. 700 del codice di procedura civile, per inibire nuovi aumenti di capitale, destinati a diluire il peso della sua quota nell’azionariato, oggi al 49,5%.
Ma andiamo nello specifico, evidenziando passo dopo passo quelli che sono stati i punti salienti del provvedimento emanato dal Tribunale.
- “Il ricorso – è scritto nell’ordinanza di Gibelli – non risulta fondato per difetto di “fumus” e di “periculum” e ancora non accoglibile per l’effetto dannoso per la società dell’accoglimento in misura del tutto sproporzionata alla tutela del ricorrente”.
Per spiegare semplicemente, il fumus e il periculum sono di fatto le basi per poter presentare il ricorso. Il fumus nello specifico indica l’esistenza di presupposti per poter applicare un istituto giuridico. Il periculum in mora invece rappresenta il rischio per un soggetto di subire un danno nell’attesa di ottenere la tutela giuridica ed è il presupposto fondamentale per richiedere l’urgenza. Venendo a mancare questi due punti principali nella disamina presentata dagli avvocati di Ferrero, il ricorso è stato rigettato.
- Quanto alla contestazione sulla validità del passaggio di proprietà, “La cessione non appare quindi invalida ove invalida al più potrebbe essere annullabile per un dato del tutto interno a Ssh, ovvero il dissidio dei soci. Si tratta di dato che non vi è alcuna prova che né la Sampdoria né Blucerchiati potessero apprezzare. Come detto se la cessione della prelazione è valida non vi è alcun fumus bonis iuris”.
Nello specifico, da quest’ultima parte si evince che la cessione risulta ovviamente non invalida perché da un errore non si può trarre giovamento. Mi spiego meglio, l’opzione potrebbe essere eventualmente annullabile per problemi interni appunto ad Ssh cosa che Radrizzani e Manfredi non potevano sapere. E questa “loro mancanza” non può essere utilizzata a proprio vantaggio in un ricorso giudiziario.
Se leggiamo tra le righe, il giudice stroncherebbe anche sul nascere un possibile contro ricorso di Ferrero entro 15 giorni, sia perché Ienca (che adesso vediamo nello specifico) ha fatto gli interessi di Ssh in quanto una non cessione implicherebbe l’impossibilità di pagare i creditori (dunque fallimento immediato) e sia perché anche se facesse il ricorso entro quindici giorni non vi è sempre il fumus bonis iuris che abbiamo menzionato prima: Non puoi utilizzare una tua mancanza a proprio vantaggio in un ricorso giudiziario.
A proposito di Ienca.
L’amministratore unico di Sport Spettacolo Holding, poi rimosso dall’incarico e sostituito da Fabio Toso, era stato accusato di “eccesso di potere” e di “infedeltà”.
Il giudice Paolo Gibelli ne valuta l’operato e lo giudica professionale e corretto sia negli interessi di Sport Spettacolo Holding che della Sampdoria, precisando che se non ci fosse stata la cessione dell’opzione, sia la controllante che il club blucerchiato sarebbero andati incontro al fallimento.
- In particolare la cessione risulta dalla sottoscrizione della lettera di intenti del 27 maggio, sottoscrizione occorsa in data 9 giugno e poi nella restituzione di ulteriore testo a mezzo pec personale sia storicamente occorsa. Per quali motivi la cessione sarebbe allora invalida?.
Non meno importante è la parte dove Gibelli chiarisce l’impossibilità da parte di Ferrero di poter esercitare economicamente prelazione delle nuove azioni per l’aumento di capitale per cui non vi è neppure il “Periculum in mora”.
Nello specifico:
- Anche ove la società avesse illecitamente travalicato il diritto di opzione di SSH risulta dal
contesto di causa che tale diritto si sarebbe presentato come una mera “scatola vuota”,
come una posizione del tutto priva di valore sostanziale. Il significato economico
dell’operazione risiede nella possibilità del suo utile esercizio e, nel caso, risulta escluso a
priori, per i dati della ricostruzione in fatto, cui si fa rinvio, che SSH potesse
concretamente esercitare la prelazione. Il danno subito dalla stessa non potrebbe quindi
essere grave posto che si identificherebbe – al massimo – con una minima alterazione nella
partecipazione, alterazione pari alla differenza dalla situazione attuale che SSH potrebbe
veramente “finanziare”. Offertale la prelazione SSH non la avrebbe potuta esercitare, se
non forse in minima parte. Tanto si deduce da quanto riferito dall’Avv. Bissocoli. Peraltro
questo giudice ha espressamente invitato parte ricorrente, concedendole memoria, a dar
prova della possibilità di esercizio della prelazione (così a verbale). In proposito ricevendo
come risposta una mera “manifestazione di volontà”. Al contrario, come era parso
evidente anche dalla correlazione con l’indicazione di una linea transattiva, ci si attendeva
una manifestazione di capienza economica. In difetto resta confermato quanto sopra.
Per farla in breve, basta focalizzarsi sulle parole “scatola vuota” e “manifestazione di volontà” nel senso chè Ferrero si è reso disponibile a chiacchiere per un aumento di capitale ma nel concreto non ha portato nulla a sostegno di quanto affermato. A chiacchiere si sono resi disponibili, ma nel concreto no. Proprio come quello che dice di voler pagare(manifestazione di volontà) ma che non ha nulla di concreto e tangibile che lo dimostri. E ricordiamo che senza aumento di capitale sarebbero fallite sia la Samp che la controllante Ssh.
Discorso chiuso.
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