Sulla decisione del Tribunale di Genova relativa al ricorso d’urgenza proposto da Massimo Ferrero e della SSH abbiamo chiesto un parere all’Avvocato Francesco Brugnatelli, socio dello studio legale Ichino-Brugnatelli e Associati di Milano, esperti in contenziosi societari.
Avvocato Brugnatelli cosa pensa delle decisione adottata dal Tribunale di Genova?
“Intanto osservo che è una ordinanza ben articolata e che ricostruisce puntualmente e con dovizia di particolari i fatti all’origine della vertenza tra la società SSH legata all’ex proprietario Massimo Ferrero e le due compagini Blucerchiati Srl e UC Sampdoria. I ricorsi d’urgenza devono possedere due requisiti per trovare accoglimento: il primo è il cosiddetto fumus boni iuris e cioè il presupposto che esista un buon diritto (di cui ci sia la apparenza della fondatezza appunto) da far valere. Non si tratta di un giudizio a cognizione piena ed è caratterizzato dall’urgenza. Il secondo criterio è quello del cosiddetto periculum in mora e cioè il ricorso deve dimostrare che nei tempi (lunghi) ordinari di un giudizio normale il diritto che si fa valere subirebbe un pregiudizio irreparabile .”
Il Giudice ha rilevato che non sussistano né la bontà del diritto né l’urgenza. E’ corretto?
“Si è corretto. Dal punto di vista della bontà del diritto quello che veniva fatto valere dai ricorrenti era sostanzialmente una violazione del diritto di opzione sul prestito obbligazionario convertibile in azioni della Sampdoria lamentando che non fosse mai avvenuta una valida cessione di questa opzione a favore di Blucerchiati. A sostegno di questa tesi i ricorrenti sostenevano che non esisteva una cessione del diritto di opzione e che anche se fosse esistita sarebbe avvenuta da un lato in conflitto di interesse (perché il loro amministratore unico dell’epoca dr. Ienca aveva anche un ruolo all’interno della Sampdoria), dall’altro lato che con la cessione dell’opzione sul POC di fatto Ferrero vedeva molto diluita la propria presenza nella compagine societaria della Sampdoria in termini percentuali determinando uno snaturamento dell’oggetto sociale che avrebbe dovuto essere deliberato dall’assemblea dei soci di SSH. Il Tribunale delle imprese di Genova ha risposto che la cessione delle opzioni è provata e che è avvenuta validamente. Eventuali conflitti interni alla società SSH non sono opponibili a Blucerchiati Srl e Sampdoria. Altro motivo per cui il giudice ha ritenuto che la cessione delle opzioni sia valida è che ha anche dato un termine ai ricorrenti per dimostrare che essi sarebbero stati in grado di esercitare il diritto di opzione (detto banalmente che disponessero della liquidità necessaria per acquistare le obbligazioni convertibili in azioni, cosa che all’evidenza era impossibile considerata la crisi di liquidità di tutte le aziende di Ferrero).
Sul requisito di urgenza?
“Su questo aspetto il giudice ha fatto una valutazione interessante: i ricorrenti hanno lamentato la violazione del loro diritto di opzione su questo prestito obbligazionario convertibile ma per farlo correttamente secondo il giudice avrebbero dovuto impugnare l’intera delibera assembleare assunta dalla Sampdoria nella quale anche lo stesso Ferrero aveva votato a favore del POC. Nel caso di impugnazione di delibere assembleari il giudice deve contemperare gli interessi di chi impugna e quelli della società la cui delibera viene impugnata. Il Tribunale di Genova ha ritenuto che esista una sproporzione evidente a favore della società Sampdoria che avrebbe subito un contraccolpo durissimo alla propria operazione di riassetto societario se fosse stato accolto il ricorso, mentre Ferrero non avrebbe subito alcun danno sia perché non era in grado di esercitare l’opzione sia perché aveva già approvato il contesto generale della delibera. Quindi le violazioni che lamenta la società SSH non erano urgenti mentre semmai era urgente che la Sampdoria potesse andare avanti nel proprio piano di risanamento, come in effetti sta facendo.”
Sulla stessa lunghezza d’onda l’Avvocato Eugenio Gasparino, figura di spicco del tifo blucerchiato e addetto stampa della Federclubs:
“A mio avviso i punti salienti della ordinanza sono sostanzialmente tre: il primo, è la buona ricostruzione delle vicende economiche della Sampdoria (definita società “storica”, quindi importante) e la spiegazione che la SSH non sarebbe stata in grado di finanziare i successivi incombenti, con l’inevitabile fallimento. Legato a questo il secondo punto, cioè che la concessione del diritto di opzione a SSH sarebbe stata sostanzialmente inutile, in quanto la stessa non avrebbe potuto comunque far fronte all’aumento di capitale richiesto. Terzo aspetto, il fatto che la Sampdoria e Blucerchiati Srl non erano in condizione di conoscere eventuali dissidi interni a SSH o limiti ai poteri del rappresentante, quindi per il principio del falsus procurator, o procuratore apparente in italiano, questi dissidi non avrebbero incidenza sulla validità dell’accordo stante la buona fede del terzo… Direi che le possibilità di una riforma in sede di reclamo, che sicuramente Ferrero farà – anche perché un avvocato che ha imbastito una causa di questo genere di sicuro non si ferma alla sconfitta in primo grado – sono decisamente scarse.”

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