Come vi avevamo anticipato ieri, nella giornata di oggi è arrivato il verdetto.
Il ricorso di Ferrero è stato rigettato.
In allegato lo stato del fascicolo:

Ora si attende la pubblicazione della motivazione ufficiale, che sarà molto dettagliata e corposa.
I nuovi proprietari del club potranno quindi procedere all’aumento di capitale così come previsto nel piano di ristrutturazione.
“Il ricorso – è scritto nell’ordinanza di Gibelli – non risulta fondato per difetto di “fumus” e di “periculum” e ancora non accoglibile per l’effetto dannoso per la società dell’accoglimento in misura del tutto sproporzionata alla tutela del ricorrente”.
Gibelli ha anche condannato la Ssh a rifondere le spese di lite.
L’ordinanza del giudice Gibelli, come previsto, è molto dettagliata e approfondita e pone dei paletti nel perimetro giuridico di questa vicenda. Definendo chiaramente i contorni e la liceità e la regolarità dei comportamenti della nuova proprietà. E, in particolare, anche di Massimo Ienca, il cui operato ha tutelato innanzitutto Ssh, società della quale era amministratore unico. Carica dalla quale è stato successivamente rimosso per scelta di Ferrero.
“La cessione non appare quindi invalida – è scritto – ove invalida al più potrebbe essere annullabile per un dato del tutto interno a Ssh, ovvero il dissidio dei soci. Si tratta di dato che non vi è alcuna prova che né la Sampdoria né Blucerchiati potessero apprezzare. Come detto se la cessione della prelazione è valida non vi è alcun fumus bonis iuris”.
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