Ieri sera e stamattina hanno sicuramente fatto rumore le, solite, dichiarazioni di Ferrero che da mesi continua a “scomunicare”, a parole, l’operato del CDA della Sampdoria che sta cercando in tutti i modi di tenere in piedi la società blucerchiata.
L’ultima sua “mossa” è stata quella di rilevare dalla figlia Vanessa il 55% delle quote della holding di riferimento, diventando “proprietario”, ieri poi ha rincarato la dose attaccando nuovamente il CDA, reo, a sua detta di aver creato questa situazione di difficoltà.
Stavolta i fari sono puntati sulla “Bancarotta preferenziale“, polverone alzato da chi però ha mancato di farsi rappresentare in sei assemblee vitali del CDA degli ultimi mesi e aver dato mandato solo a presenziarne a una, rappresentato da Ienca, per togliere la clausola “simil stabunt, simil cadent”.
Ma vediamo adesso nel dettaglio cos’è la Bancarotta preferenziale. Si definisce, innanzitutto, come un reato previsto dal legislatore per punire chi, a seguito di un fallimento aziendale, decide di soddisfare alcuni creditori rispetto altri, non rispettando il principio della par condicio creditorum.
Quando un’azienda non riesce più a pagare i debiti, e si trova quindi ad affrontare una situazione di grave insolvenza, si possono verificare alcuni illeciti penali. La bancarotta preferenziale viene descritta nell’art. 216 della legge fallimentare, che nel terzo comma afferma quanto segue:
“E’ punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione”
Ad ogni modo dobbiamo precisare che dal 2020 si dovrà fare riferimento al nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, che al terzo comma dell’art. 322 recita:
“È punito con la reclusione da uno a cinque anni l’imprenditore in liquidazione giudiziale che, prima o durante la procedura, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione”
Quindi in questi casi bisogna rispettare la “Par Condicio Creditorum”. Di norma, le differenze tra i creditori dipendono dalla natura del credito e non certamente dalla loro identità. Ciò significa che se la legge stabilisce che una tipologia di credito ha maggior valore rispetto ad un’altra (e meriti quindi una corsia preferenziale), il creditore che vanta quel credito di maggior rilievo avrà diritto ad essere pagato prima degli altri.
Quindi non dipende dalla persona, dall’identità del creditore, il diritto alla prelazione, ma dalla tipologia del credito
Non si può parlare di bancarotta preferenziale se lo scopo è diverso, ad esempio risanare l’impresa, se l’ipotesi è fondata o ritenuta certa dall’imprenditore
Se l’azienda si trova in stato di crisi, ovvero in una situazione di grave insolvenza, l’imprenditore ha l’obbligo di non effettuare pagamento ma di chiedere il fallimento, per evitare di aggravare la situazione. Si tratta di un preciso dovere giuridico.
Visto però che la Samp è in Composizione negoziata con l’esperto Bissocoli proprio per risanare l’impresa, ecco che quanto predetto non può essere oggetto di denuncia se non si prefigura il reato considerando che ad oggi non è presente lo stato di insolvenza e i debiti essenziali per l’attività sportiva risultano saldati, vedi anche la “questione stipendi”.
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